Purtroppo la risoluzione n°31/E del 16 febbraio 2006 chiarisce che le agevolazioni prima casa decadono in caso di rivendita della prima casa entro i 5 anni dall’acquisto, e questo vale anche nel caso di vendita di una parte della prima casa.
Nel caso di vendita dell’intero immobile esiste la possibilità di riacquistare una prima casa da adibire a residenza principale, entro un anno dalla vendita: queste permette di mantenere le agevolazioni.
In questo caso è evidente che tale possibilità è preclusa e dunque la sanzione per chi vende il 50% della prima casa è certa e pari al maggior importo dovuto di imposte (circa il 7%) oltre a interessi legali e una sanzione di circa il 30% (ridotta se si paga velocemente al ricevimento della cartella). Il tutto, ovviamente, calcolato sulla percentuale venduta del valore dell’immobile.