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- 23 Ottobre 2012 alle 12:41 #5907
lorenza
OspiteHo acquistato nel 2010 come prima casa un appartamento nel comune x e vi ho trasferito la mia residenza anche se la dimora abituale è rimasta nel comune y di residenza di mio marito.
Alla luce della normativa Imu se pago l’imposta come seconda casa posso perdere le agevolazioni usufruite sull’acquisto come prima casa. Se dopo due anni riprendo la residenza nel comune y evito ogni tipo di controllo?
Grazie per la cortese risposta23 Ottobre 2012 alle 12:44 #5949Esperto
Amministratore del forumla legge IMU prevede che se due coniugi hanno residenze e domicilio in due case di proprietà in due comuni diversi, entrambi abbiano diritto ad IMU agevolata.
Nel tuo caso, quindi, la difficoltà sta nel fatto che la tua casa di fatto non viene utilizzata come dimora abituale, e questo precluderebbe le agevolazioni. E’ anche vero che mentre contestare una residenza è fattibile automaticamente, per contestare una dimora ci devono essere accertamenti specifici ed incrociati. Ad esempio, se affitti l’appartamento è più probabile essere scoperti.Per essere certa di non perdere le agevolazioni prima casa, è comunque bene lasciare la residenza almeno fino al 2014.
23 Ottobre 2012 alle 17:38 #5950lorenza
OspiteGrazie per le utili precisazioni, comunque volevo capire se mantenendo la residenza nel comune x e pagando l’imu come seconda casa (ammettendo automaticamente una diversa dimora abituale) rischio la revoca retroattiva della residenza con le conseguente perdita delle agevolazioni prima casa o se è fiscalmente corretta la scelta di pagare l’imposta maggiorata.
Se invece non faccio nulla e mantengo la residenza con tutti i benefici connessi, la verifica della mancata dimora abituale potrebbe facilmente essere effettuata con il controllo dei consumi delle utenze e non so come sia poi possibile contrastare tale rilevazione.
Grazie ancora per gli ulteriori chiarimenti23 Ottobre 2012 alle 17:59 #5971Esperto
Amministratore del forumLorenza: il problema della malaugurata revoca delle agevolazioni ottenute in fase di acquisto è legata ad una ambiguità, per la quale è necessario prendere residenza nel comune dell’immobile prima casa entro 18 mesi dall’acquisto, ma non viene specificato per quanto tempo deve essere mantenuta. Solitamente per essere sicuri si consigliano almeno 4 anni e mezzo (ovvero i 18 mesi più i 3 massimi per eventuali controlli), ma ne potrebbero bastare anche meno… tutto dipende dall’interpretazione che vuole dare l’Agenzia delle Entrate locale.
La tua situazione in tal senso è al limite e in effetti a rischio, forse la cosa più furba da fare sarebbe mantenere residenza e pagamento IMU come abitazione principale, evitando di affittare l’immobile per altri due anni e cercando di fare un pò di consumi…24 Ottobre 2012 alle 12:01 #5987lorenza
OspiteGrazie ancora per i suggerimenti, rimane solo da definire quali potrebbero essere i paramentri minimi dei consumi accettati per considerare effettiva la dimora abituale.
Sembra che gli accertamenti da parte dei comuni si siano intensificati alla luce delle recenti sentenze della Cassazione, ma sarebbe interessante conoscere le situazioni
in cui le verifiche hanno avuto un esito positivo per il contribuente
Cordiali saluti
Lorenza12 Novembre 2012 alle 12:14 #7029Franco
OspiteHo una prima casa di cui sono proprietari: il sottoscritto 45%, mia moglie 45% e mio figlio 10%. Ho pagato i due acconti IMU alla prima scadenza per tutti e tre i soggetti Dal mese di settembre mio figlio non è più residente in questa che è prima casa anche per lui perché adesso vive in affitto in altra località. A parte che dovrò fare la dichiarazione IMU perché è intervenuta una variazione in corso d’anno, ma mi chiedo: come devo calcolare il 10% di mio figlio? Se nella casa ci abitano comunque i due proprietari al 90%? Devo forse considerare quel 10% come abitazione non locata?
Grazie della risposta che vorrete darmi
Franco12 Novembre 2012 alle 12:14 #7242Esperto
Amministratore del forumFranco: esatto, il pagamento relativo a tuo figlio va calcolato con aliquota ordinaria, per i mesi nei quali non ha più residenza.
23 Maggio 2013 alle 00:32 #14633ilaria
OspiteIo e mia madre siamo residenti in due comuni diversi, ma coabitiamo nel comune dove io risiedo. la dimora abituale è un requisito per chiedere aspettativa L104, ma vorrei sapere se mia madre si iscrivesse nello schedario della popolazione temporanea ( dimora abituale per un tempo limitato) del comune dove io risiedo , comprometterebbe l’agevolazioni IMU prima casa del disabile residente in un altro comune, non ricoverato ma convivente con un familiare residente in altro comune ?
Grazie23 Maggio 2013 alle 00:33 #14736Esperto
Amministratore del forumIlaria: in teoria si, almeno per il periodo di tempo in cui permane tale residenza “temporanea”. In pratica… fossi in te “rischierei” comunque il pagamento come abitazione principale.
29 Maggio 2013 alle 12:10 #14762Gennaro
OspiteSalve, vi pongo un quesito: io con la mia famiglia abito in prov. di verona in un appartamento in affitto da oltre 10 anni.
Due anni fà mio padre mi ha donato un suo appartamento, che è sito in prov. di napoli.
Nello stesso comune mia moglie è proprietaria di un quota di uno stabile di 6 appartamenti in comproprietà dei fratelli, una parte lasciateli dal nonno e una parte come legittima alla morte della mamma.
E’ possibile avere le agevolazioni IMU, prima casa, sul mio appartamento?
Ricordo che già l’anno scorso ho pagato imu come seconda casa, sia del mio appartamento che della quota di mia moglie.
Cordiali saluti.29 Maggio 2013 alle 12:11 #14965Esperto
Amministratore del forumGennaro: per IMU agevolata è indispensabile avere residenza (e dimora) nell’immobile.
3 Aprile 2015 alle 00:46 #18493lara
OspiteBuonasera,
io ho un grosso problema con il mio comune che per farci pagare l’imu come seconda casa sta facendo di tutto per toglierci la dimora abituale.
Io e mia sorella viviamo e abbiamo da sempre la residenza nella nostra prima casa, lasciataci dai nostri geniori, io e lei costituiamo il nucleo famigliare.
Al momento il comune vuole toglierci la dimora abituale, effettivamente io vado spesso a dormire dal mio ragazzo che vive in un appartamentino in affitto, mentre mia sorella studia all’università ed è quasi sempre via.
Mi chiedo se per queste ragioni il comune possa toglierci il diritto all’esenzione imu prima casa.
Mi puo spiegare la procedura corretta per contestare e togliere la dimora abituale?3 Aprile 2015 alle 00:50 #18496Esperto
Amministratore del forumLara, non vi è una risposta semplice o una normativa precisa… si tratta di indagini che il comune mette in atto con i mezzi che ha, ad esempio la verifica dei consumi delle utenze, o anche l’invio di vigili a controllare la presenza nell’immobile. Nel vostro caso parrebbe esserci una possibilità di difendersi appellandosi al fatto che non avete altri immobili di proprietà o affittati nei quali potreste essere residenti. Mi sembra inoltre di capire che il comune non vi sta contestando la residenza, bensì la dimora abituale, che è cosa un poco diversa (ma produce gli stessi effetti ai fini IMU): se è così sarà un poco più difficile difendersi rispetto alla contestazione della residenza, ma voi provateci ugualmente.
9 Dicembre 2015 alle 01:14 #18749Poldo
OspiteMi scusi se mi permetto ma nel primo post ho letto che “la legge dell’IMU prevede che se due coniugi hanno residenze e domicilio in due case di proprietà in due comuni diversi, entrambi abbiano diritto ad IMU agevolata.”.
Questa affermazione non è corretta in quanto la norma dell’IMU (art. 13 comma 2) così recita:
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”
• nella prima frase, la norma ci espone quello che è il concetto di abitazione principale ai fini IMU e cioè quella singola unità immobiliare in cui “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, pertanto solo quella così definita è “abitazione principale” e, conseguentemente, le altre non lo sono ma sono “altri fabbricati”;
• Nella seconda frase la norma va ad individuare un caso specifico in cui due immobili non rientranti nel concetto di “abitazione principale” appena illustrato in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti precedentemente (e cioè “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,…”) e, unicamente per questa particolare e ben individuata ipotesi, prevede la possibilità di applicare, per uno solo di questi, “le agevolazioni per l’abitazione principale e per le sue pertinenze”.
Da come è scritta la norma PURTROPPO la logica conseguenza è che al di fuori della fattispecie prevista dall’art.13 c.2, ed in particolare nelle ipotesi di doppie residenze acquisite dai coniugi in immobili situati in comuni diversi, nessuna delle due unità immobiliari (fatta salva l’ipotesi di una separazione legale) può essere considerata abitazione principale e conseguentemente esclusa dalla tassazione.
Mi rendo conto che questo potrebbe, in alcuni (pochissimi) casi, essere recepito come ingiusto, ma nella stragrande maggioranza sarebbe corretto e giusto nei confronti di TUTTI i contribuenti.
Il Suo è semmai un richiamo alla Circolare del MEF 3/DF del 18/05/2012 (non alla Legge) che però, leggendo bene il testo della norma sopra riportato, ne è in palese contrasto… Sarebbe auspicabile che il MEF facesse dietro front a questa sua affermazione e la allineasse alla disposizione di legge per eliminare tutta una serie di contenziosi che potrebbero/potranno verificarsi.
Saluti9 Dicembre 2015 alle 01:15 #18751Esperto
Amministratore del forumPoldo: grazie della tua attenta disamina. Ammetto di non essere andato a riscontrare tutti gli articoli che hai citato, ma sono piuttosto sicuro di ciò che avevo scritto, almeno per quanto riguarda gli ultimi 2-3 anni. Ancora non so cosa accadrà con la normativa 2016, è il classico caso che cambia spesso.
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