Home › Forum › TASI, IMU, IUC, TARI: le imposte sul possesso › Detrazione interessi passivi coniuge superstite
Questo argomento contiene 3 risposte, ha 1 partecipante, ed è stato aggiornato da Esperto 6 anni, 9 mesi fa.
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- 24 Aprile 2012 alle 11:49 #1844
LUIGI
Al coniuge superstite titolare in comunione legale di prima ed unica casa adibita ad abitazione principale nonché cointestataria del mutuo ipotecario, le viene richiesta la restituzione degli interessi passivi, scaricati nell’unico 2009 al 100% ai sensi dell’art.540 c.c., pari alla quota relativa ai 4/12 intestati per successione ai 4 figli che in quella abitazione non risiedono.
Si può procedere con ricorso per far valere la detrazione del 100% degli interessi sul mutuo visto che il coniuge superstite è il solo che risiede ed è il solo che paga l’intera rata del mutuo sulla casa?
24 Aprile 2012 alle 11:57 #1924Puoi trovare questo caso precisato nella Circolare Ministeriale n.122/E del 1 Giugno 1999
In pieno stile Italiano, anche il “chiarimento” non è del tutto chiaro…. si dice che esiste il diritto per il coniuge superstite di detrarre anche la parte di interessi passivi che veniva detratta dal marito defunto, a patto che venga regolarizzato l’accollo del mutuo e che sussistano tutti gli altri requisiti.
Questa dovrebbe essere la chiave del tuo caso: dato che l’immobile è di proprietà del coniuge superstite soltanto per 2/3, è detraibile soltanto una quota di 2/3 degli interessi anche se il mutuo è al 100% a suo nome.Temo quindi che la richiesta sia legittima… questa è comunque una mia interpretazione,
27 Aprile 2012 alle 00:02 #2049LUIGI
Se però facessimo riferimento al paragrafo relativo alla circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate del 13/05/2011 che recita testualmente “L’eventuale pagamento dell’intera rata del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo”. Alla luce di ciò, si potrebbe risolvere, pur stilando e sottoscrivendo detto accordo sotto forma di scrittura privata alla data odierna, che, sia pure fatta a posteriori, rispecchia e testimonia comunque una situazione di fatto esistente?
grazie.27 Aprile 2012 alle 00:07 #2053Luigi: non mi sembra che neanche in tale circolare si faccia riferimento alla questione della proprietà dell’immobile, che secondo me si sottintende comunque sempre al 100% del coniuge superstite per poter applicare tale procedura.
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