L’ipoteca secondo il Codice Civile attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito (art. 2808) e puo avere per oggetto beni immobili, l’usufrutto di beni immobili, la superficie, l’enfiteusi, beni mobili registrati e le rendite dello Stato (art. 2810). L’ipoteca nasce dal diritto che a vario titolo consente di iscriverla e che può scaturire da atti a norma di legge (ipoteca legale) come la vendita di un immobile che dà diritto a colui che vende di iscrivere ipoteca sull’immobile alienato per i crediti che gli derivano dall’atto di vendita; può derivare da una sentenza di condanna al pagamento o al risarcimento (ipoteca giudiziale) oppure da una concessione volontaria come un contratto o una dichiarazione unilaterale tra vivi sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (ipoteca volontaria). Dunque esercitare il diritto ad iscrivere l’ipoteca, da parte di coloro che ne hanno titolo, porta alla costituzione di quest’ultima che avviene presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo dove l’immobile è ubicato e in questa sede assume un grado che identifica la precedenza dei creditori ipotecari qualora l’immobile si servito da garanzia a più di un creditore. La »
