ICI/IMU per coniugi con residenze diverse (separati)


ICI - IMU coniugi separati

Coniugi separati: come la mettiamo con il pagamento dell'IMU (ex ICI)?

C’è un caso che sta diventando sempre più frequente: due coniugi proprietari entrambi di un appartamento, nel quale hanno residenza. In pratica i due coniugi vivono separati in due immobili diversi, e questo può accadere sia perchè sono legalmente separati (o divorziati), sia per motivi contingenti, ad esempio quelli di lavoro. In tal caso, si dice che i coniugi sono separati “di fatto”.
Per inciso, ricordiamo che per coniugi esisterebbe un obbligo di coabitazione per legge, fatti salvi casi particolari e concordati: uno di questi potrebbe essere appunto un motivo di lavoro.
Prendiamo il caso di una coppia non separata legalmente ma con due residenze diverse. In tale caso entrambe le abitazioni sono principali e quindi dovrebbero godere dell’esenzione ICI (ovvero della IMU agevolata appena entrerà in vigore). In realtà, la Cassazione (sentenza del 15 Giugno 2010) ha stabilito che l’esenzione in questo caso spetta solo all’immobile che è residenza del nucleo familiare e che quindi non spetta al componente del nucleo familiare che se ne “distacca”. Se ci sono figli è facile individuare quale sia la residenza del nucleo familiare, ma se non ci sono la situazione è invece più ambigua ed è probabile che il da farsi vari da comune a comune, in base all’interpretazione dei vari addetti degli Uffici dei Tributi. Potrebbe anche essere che viene chiesto di scegliere quale due eleggere a residenza familiare.
La confusione su questo caso si è creata in quanto per anni i comuni hanno creduto (o tollerato) che entrambi gli immobili godessero dell’esenzione. A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione e delle ristrettezze economiche municipali che portano a “fare cassa” con ogni mezzo, si è deciso di iniziare a far pagare ICI per uno dei due immobili dei coniugi con residenze separate. Da notare, peraltro, che l’immobile non più esente viene considerato come “seconda casa” (quindi con aliquote maggiorate) e che il comune ha titolo di chiedere anche gli arretrati fino a 5 anni! A complicare il tutto, l’eventualità che i due immobili siano siti in due comuni diversi; in tal caso si dovrà fronteggiare anche il fatto che ognuno dei comuni cercherà di avere per se’ il getitto derivante dall’immobile…
A nostro avviso i controlli sugli immobili di coniugi separati sono incrementati negli ultimi tempi in quanto molte situazioni non erano “di fatto”, bensì erano state create artificiosamente per eludere l’imposta su un secondo immobile posseduto dal nucleo familiare.

Diverso è il discorso se è in corso una pratica di separazione legale. In tal caso, è ammessa l’esenzione ICI per entrambe le abitazioni principali. Anche in questo caso, sono in corso accertamenti su false pratiche di seprazione avviate ad hoc per eludere l’ICI su seconde case di nuclei familiari tutt’altro che sfaldati…

Esistono poi numerosi casi particolari, varianti di quello qui proposto, ad esempio il caso in cui uno o entrambi gli immobili siano cointestati tra i coniugi… qui si deve analizzare caso per caso per capire quali siano le quote tassabili e quali no. 
Tutte le considerazioni fin qui fatte, valgono sia per la vecchia imposta ICI (che, ricordiamo, prima della manovra Monti, prevedeva una esenzione per l’abitazione principale), che per la nuova tassa IMU, che mantiene comunque sostanziose agevolazioni per l’abitazione principale. Ricordiamo anche che l’abitazione principale NON è la prima casa, come erroneamente indicano i media (vedi il nostro approfondimento su differenza tra “abitazione principale” e “prima casa”)

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84 Commenti a “ICI/IMU per coniugi con residenze diverse (separati)”



  1. Giuseppe scrive:

    Salve, dopo che la mia ex moglie ha chiesto la separazione giudiziale, dal giugno 2003 il giudice stabilisce l’affidamento dei 3 figli minori a lei e la casa coniugale coniugale di proprietà al 50%. Il comune mi ha chiesto la differenza di ICI come seconda casa dal 2006 fino a ricorrere all’equitalia. Tenendo presente che dove ho la residenza è in altro comune e il fitto è intestato alla società di cui sono amministratore (senza stipendio) ed è attualmente in liquidazione. Cosa succede con l’IMU?

    • Esperto scrive:

      Se non sei proprietario di altri immobili, in verità tu avresti diritto a esenzione ICI, ovvero a IMU come prima casa. Ti consiglio di fare ricorso, con l’aiuto di un legale. Se hai altri immobili, devi pagare.

  2. Edilia Domenici scrive:

    nel 1994 ho acquistato un appartamento per motivi di salute in una zona marina e ho preso la residenza in quella citta dove ho trasferito anche il lavoro. Imiei figli erano con me pur non avendovi la residenza, frequentando le scuole e poi l’Universita IN QUELLA CITTA. HO sempre usufruito dei benefici sull’ici per la prima casa. Ora ifigli non ci sono piu, io sono in pensione, ma abito ancora qui anche se non sono separata legalmente.Qui io esercito il mio diritto al voto, ho fatto anche la scrutatrice, ho il medico di base, ho il domicilio fiscale, ho la separazione dei beni. Devo per forza chiedere la separazione legale da mio marito per usufruire delle agevolazioni per la prima casa?

    • Esperto scrive:

      Potresti dichiarare che il tuo immobile è quello principale della famiglia, ma così tuo marito si troverebbe a pagare le imposte come seconda casa sulla sua… l’unica alternativa è la separazione legale.

  3. piero scrive:

    Brevemente: mi sono sposato ad ottobre 2011 io e mia moglie siamo residenti e dimoriamo abitualmente in due comuni diversi (questo anche prima del matrimonio). Volendo mantenere questa situazione come ci dobbiamo comportare rispetto alla nuova IMU e al problema prima casa?

    • Esperto scrive:

      La cosa corretta da fare sarebbe scegliere quale delle due abitazioni eleggere a dimora familiare e dichiararlo ai due comuni. L’altra, sarà assoggettata a IMU come seconda casa.

  4. Francesco scrive:

    Salve. Sono un padre divorziato, proprietario di un appartamento assegnato alla mia ex moglie e ai miei figli. Sono in affitto nel medesimo Comune e non posseggo altri appartamenti. So che pagherò l’IMU come prima casa. Volevo sapere se ho diritto ad isufruire della detrazione per i tre figli che ho a carico al 50%, residenti nel mio appartamento di proprietà.
    Grazie saluti

    • Esperto scrive:

      Francesco, si tratta di una domanda più del campo fiscale che non immobiliare, e non saprei risponderti. Sicuramente ti può aiutare un CAF o, se lo hai, il tuo commercialista.

  5. Betty scrive:

    salve, vorrei sapere alcune cose: sono separata legalmente dal 2003 i figli sono affidati esclusivamente a me, abbiamo con il mio ex marito casa coniugale al 50% con annessi box e cantina sempre al 50%, fino al 2008 ho pagato l’ici sempre in misura del 50, lui abita in una casa di sua proprietà acquistata nel 2002, devo pagare l’imu con esenzione o agevolazione? grazie per la collaborazione

    • Esperto scrive:

      Direi che a te spetta di pagare il 50% come “prima casa”, mentre a lui il 50% come “seconda casa”, questo supponendo che tuo ex-marito non abbia più la residenza con te.

    • betty scrive:

      si il mio ex marito ha cambiato residenza quando ha acquistato la casa, cosa succede, come funziona? grazie

    • Esperto scrive:

      Beh, funziona come ti ho detto… ognuno dovrà pagare la propria quota secondo l’aliquota spettante.

  6. Andrea scrive:

    Buongiorno,
    io e mia moglie siamo proietari,in comunione di beni, di un immobile dove risediamo insieme con i nostri figli.Per gravi motivi familiari mia moglie cambiera’ la residenza per andare a vivere con la mamma in affitto.
    Come risultera’ per lei l’IMU? potremo continuare a scaricare gli interessi del mutuo della casa dove io continuero’ a vivere con i miei figli?

    Grazie

    • Esperto scrive:

      l’IMU rimane come “prima casa”, trattandosi della abitazione familiare. La detrazione degli interessi passivi del mutuo è invece più legata alla residenza, per cui se avete un mutuo cointestato e lei porta in detrazione il 50% degli interessi passivi, cambiando residenza non potrà più farlo.

  7. Maurizio scrive:

    Salve, illustro velocemente la mia situazione.
    Sono separato legalmente da Febbraio 2011, ho lasciato la casa di proprietà a mia moglie (rimaniamo proprietari al 50%), lei ci vive con nostro figlio.
    Io, nel frattempo, ho cambiato comune e sono andato in affitto. Potrei sapere cosa cambia per me dal punto di vista tributario? Con la nuova IMU come devo comportarmi?
    Grazie
    Maurizio

    • Esperto scrive:

      Finchè non sarai proprietario di altri immobile, per te non cambia niente ai fini IMU: devi pagarlo tu (per la tua quota), come prima casa.

  8. filippo scrive:

    Buongiorno, riepilogo la mia situazione in modo sintetico.
    Mia moglie, per motivi di lavoro, ha trasferito la popria residenza in un immobile di nostra proprietà situato in un altro comune ma di fatto dimora abitualmente nell’immobile dove sono residente io con i miei figli. Se ho ben capito, possiamo decidere noi quale delle due abitazione, ai fini dell’IMU, possiamo applicare l’agevolazione prima casa? Ovviamente dimostrandolo con i consumi delle varie bollette nonché di altra documentazione (fatture emesse, da parte di mia moglie, nei confronti di soggetti aventi sede nel comune nel quale si sceglie l’immobile da agevolare ai fini IMU).
    Grazie

    • Esperto scrive:

      Si, potete decidere voi, ma è bene ricordare che non è possibile sapere a priori quali criteri di verifica vengano attuati dal vostro comune, per cui se la dichiarazione non corrisponde al vero potrebbero in futuro esserci contestazioni.

  9. santa scrive:

    io e mio marito ci siamo trasferiti per motivi di lavoro e adesso paghiamo l’affitto ma siamo proprietari di un appartamento a napoli in comunione dei beni mi tocca pagare sempre come seconda casa……….anche se pago un altissimo affitto

    • Esperto scrive:

      Se nessuno di voi due vi ha la residenza, risulta come abitazione NON principale e dunque soggetta ad IMU come seconda casa.

  10. PATRIZIA TASCINI scrive:

    Potrei avere il riferimento normativo in base al quale, mi sembra di capire da una risposta data, potrei pagare IMU come prima casa per la casa che ho appena acquistato nel comune dove si trova la mia sede lavorativa, pur non spostando la residenza anagrafica da Roma? GRAZIE MILLE ANCHE NEL CASO AVESSI CAPITO MALE E LA RISPOSTA FOSSE NEGATIVA

    • Esperto scrive:

      Infatti non è così. Avere la residenza lavorativa nel comune dell’immobile permette di godere delle agevolazioni prima casa in fase di acquisto anche mantenendo la residenza altrove. L’esenzione ICI, ovvero la IMU agevolata “prima casa” è riservata alla sola abitazione in cui si ha la residenza.

  11. Federica scrive:

    Buongiorno,
    ecco la mia situazione: nel 2005 ho comprato una casa al 50% con il mio allora compagno (non mi sono mai sposata) della quale sto ancora pagando il mutuo e nella quale abbiamo entrambi tutt’ora la residenza.
    La relazione e’ finita e da piu’ di due anni, mentre il mio ex fidanzato continua di fatto a vivere nella nostra casa, io mi sono trasferita in un’altra casa dello stesso comune che e’ di proprieta’ del mio nuovo compagno.
    Se sposto la residenza nell’abitazione che di fatto occupo da due anni dovro’ pagare l’IMU dell’abitazione precedente come seconda casa pur essendo detta casa l’unica mia proprieta’ nel comune e in assoluto?
    Grazie dell’attenzione

    • Esperto scrive:

      SI, ti confermo questo, e in più non potrai più portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo.

  12. roberto scrive:

    Salve,
    Sto per acquistare un immobile nelle marche, trasferendo di fatto la residenza, mentre mia moglie, con la quale sono sposato in separazione dei beni, è proprietaria di un immobile a Roma, dove viviamo con i nostri figli.
    Di fatto il secondo immobile è comprato per motivo di lavoro e non essendo io proprietario di nessun immobile volevo intestarlo come prima casa.Alla luce di quanto leggo nell’articolo di sopra ciò è ancora possibilie o risulta come seconda casa?o si riferisce solo al pagamento dell’ici/imu?

    • Esperto scrive:

      Ti confermo che puoi acquistarlo come prima casa, quindi con le agevolazioni sulle imposte in fase dia cquisto, ma non sarà abitazione principale, quindi soggetta a IMU come seconda casa.

  13. gpiattoni scrive:

    Abito in affitto in un comune in provincia di Varese e ho ereditato un appartamento a Fermo nelle marche dove non ho la residenza. Non ho altra proprietà nel territorio nazionale e mia moglie, con cui ho la comunione dei beni, non ha alcun immobile intestato.
    Gradirei sapere se si può considerare prima casa questo immobile marchigiano anche se non ho la residenza in loco, visto che non possiedo altro immobile in Italia.

    Grazie per la consulenza che vorrete darmi.

    Saluti

    • Esperto scrive:

      No, è obbligatoria la residenza o la sede lavorativa nel comune dell’immobile.

    • ide scrive:

      L’art. 13 (comma 2) prevede che per “abitazione principale” s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, oltre ad utilizzare effettivamente l’immobile come propria dimora, dovrà risiedere anagraficamente nello stesso luogo (in quell’immobile).

  14. Aldo scrive:

    Salve. Ho letto l’interessante articolo. Ne condivido le conclusioni laddove si fa riferimento alla sentenza della Cassazione 2010 in merito alla necessaria coabitazione dei coniugi per avere le agevolazioni ICI. Non sono però dello stesso avviso per l’IMU. L’approccio normativo, infatti, è radicalmente cambiato, in quanto ora si fa rifeirmento, ai fini del riconoscimento dell’abitazione principale, al solo luogo ove i soggetto risiede anagraficamente e dimora abitualmente (senza l’ulteriore specificazione, contenuta nella vecchia ICI, che ciò debba avvenire assieme alla sua famiglia). Da un lato, quindi, oggi è richiesta sia la residenza che la dimora abituale (prima era possibile vi fosse solo la seconda, se provata, anche se per presunzione la dimora abituale coincideva con la residenza); dall’altro il legame con la famiglia per il riconoscimento della dimora abituale non sussiste più. Credo, dunque, che una volta provata la dimora abituale (tramite esibizione di bollette, buste paga ecc.) in una casa differente da quella dell’altro coniuge, ambedue potranno avere diritto all’agevolazione. Diversamente, il dato letterale della nuova imposta verrebbe notevolmente forzato dai comuni, con possibilità di far valere tale violazione dinanzi alle competenti commissioni tributarie.

    • Esperto scrive:

      Aldo, il tuo punto di vista è molto interessante. Temo che occorrerà una chiarimento da parte della Agenzia delle Entrate in merito….

    • ide scrive:

      pienamente d’accordo con Aldo visto l’articolo 13, il disposto della cassazione in materia di ici non è ribaltabile in materia di imu

  15. alessandro scrive:

    salve, sono proprietario di un’abitazione costruita su di un terreno donato da mio padre nel 1995. Mi sono sposato nel 1992 e separato nel marzo 2008. Dopo essere uscito dalla casa di cui sopra con atto di separazione consensuale, lasciandola alla mia ex moglie ed ai due figli,(come stabilito dal GIUDICE),ho acquistato in altro comune un piccolo appartamento per viverci. Ho la possibilità di dare in COMODATO D’USO AD UNO DEI DUE FIGLI la sopra citata casa per evitare di pagare l’ICI come seconda casa? Ringrazio anticipatamente

    • Esperto scrive:

      E’ fattibile, ma temo che questo non ti esonererà dal pagare l’IMU come seconda casa su quella lasciata alla ex moglie, tanto varrebbe quindi dichiarare le cose come stanno, stabilendo la tua residenza nel nuovo immobile, se qui hai deciso di vivere. Ti consiglio di informarti presso il tuo comune.

    • ide scrive:

      alessando, tu paghi già come prima casa, la casa da te eredita e assegnata al coniuge, è per te prima casa a condizione che tu non ne habbia un altra nello stesso comune, quindi per te è prima casa, come è prima casa anche l’altra presa in altro comune dove ci abiti e hai la residenza.

  16. silvano scrive:

    salve ho una casa in proprieta al 50% con mia moglie ma siamo separati di fatto .figli adulti, io risiedo da solo in casa ,lei da sua madre.sto ancora pagando il mutuo, ho diritto a qualche esenzione? grazie

    • Esperto scrive:

      In assenza di una sentenza del tribunale, la casa è di proprietà al 50% e ognuno risponde del proprio 50%, non esistono esenzioni.

    • ide scrive:

      silvano a mio avviso per ciò che concerne l’imu per te il tuo 50% è prima casa per tua moglie seconda casa. ciao

  17. Paola scrive:

    Buongiorno, ecco la mia situazione.
    Io, mio marito e mio figlio viviamo in un appartamento di mia proprietà (siamo in separazione dei beni), Adesso mio marito ha acquistato un appartamento (stesso comune del mio), 1a casa, ha trasferito li la residenza in quanto per acquistarla ha stipulato un mutuo (recupero interessi passivi).
    Dovrà pagare IMU come seconda casa?

    • Esperto scrive:

      SI, è esattamente il caso spiegato nel nostro articolo qui sopra.

    • ide scrive:

      per pagare prima casa, secondo l’articolo 13, tuo marito non deve solo metterci la residenza, ma ci deve anche andare a vivere, altrimenti che prima casa è?

  18. antonio scrive:

    salve, dopo divorzio chi deve pagare la nuova IMU?; ho lasciato casa alla moglie e figlie e sono andato vivere a casa in affitto, ho cambiato anche la residenza

    • Esperto scrive:

      E’ stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che tu dovrai pagare IMU per l’immobile, tuttavia ti viene riconosciuta l’aliquota ridotta come “prima casa”, anche se non vi hai più la residenza, finchè non sarai proprietario di un altro immobile nello stesso comune.

  19. ide scrive:

    nell’articolo si legge: “Diverso è il discorso se è in corso una pratica di separazione legale. In tal caso, è ammessa l’esenzione ICI per entrambe le abitazioni principali.”
    .
    E’ un informazione errata.
    ..
    la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (GU n. 300 del 28 dicembre 2007) inserì il comma 3-bis all’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilendo : “Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
    .
    quindi se un genitore si separa e la sua casa viene affidata al coniuge, essa sarà considerata prima casa quando il genitore si allontana dai figli prendendo imobile in altro comune, mentre sarà considerata seconda casa quando il genitore vuol rimanere tale e stare vicino ai figli prendendo immobile nello stesso comune.
    .
    in altre parole lo stato agevola chi si allontana dai propri figli e penalizza chi gli rimane vicino.
    .
    i miei complimenti al governo tecnico ;)

    • Esperto scrive:

      E’ vero, nell’articolo si intende che due coniugi separati, entrambi proprietari di due immobili, se vi sono residenti, possono considerarle entrambe abitazioni principali, al contrario di quanto accade per due persone ancora coniugate (anche in regime di separazione di beni).

    • ide scrive:

      diciamo che :

      Il Ministero delle Finanze, con le circolari 28.05.98 n.136/E, 27.05.99, n.120/E e 7.06.00 n.118/E indicava il coniuge assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull’immobile, soggetto passivo dell’I.C.I.

      Anche le istruzioni alla dichiarazione dei redditi e le Guide fiscali per le famiglie pubblicate dall’Agenzia delle entrate avevano sempre avvalorato l’interpretazione del Ministero delle finanze.

      La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18476 del 19/9/2005 decise che il coniuge assegnatario della casa coniugale non può ritenersi soggetto passivo dell’ici per la parte dell’immobile non di sua proprietà, in quanto il suo diritto non è un diritto reale di abitazione (come ad esempio nel caso di decesso del coniuge), bensì un diritto personale di credito, ossia di un semplice diritto di godimento dell’immobile per effetto della sentenza giudiziale.

      Per ovviare a tale anomalia, La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (GU n. 300 del 28 dicembre 2007) andava a inserire il comma 3-bis all’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilendo che: “Il soggetto passivo …….”.

      Però molti comuni assimilavano a prima casa le abitazioni date in uso ai parenti e quindi in presenza di figli non si pagava o si pagave prima casa (prima del 2008)

      Anche con l’IMU l’Imposta Municipale Unica introdotta a opera del Governo Berlusconi IV col decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ,si prevede che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’ articolo 6, comma 3-bis (coniuge separato non assegnatario della casa coniugale non proprietario di altro immobile nello stesso comune); ma non viene più data la possibilità ai comuni di ovviare alle distrazioni legislative mediante assimilazione ad abitazione principale le unità immobiliari date in uso ai parenti.

      Si penalizzava nuovamente il genitore che decideva di stare vicino ai figli

  20. Giampiero scrive:

    Buon giorno,la mia situazione è questa:
    alla morte di mia madre io, mio fratello e mio padre all’atto della successione abbiamo ereditato due appartamenti di cui siamo proprietari 1/6 io ,1/6 mio fratello e 4/6 mio padre di tutti e due.
    Io risiedo con la mia famiglia in uno dei due di cui sono proprietario solo di 1/6 ( il restante 1/6 fratello e 4/6 padre)
    Mio padre e mio fratello risiedono nell’altro di cui sono proprietari rispettivamente 1/6 e 4/6 ( 1/6 io).
    All’epoca dell’ICI abbiamo fatto le pratiche per l’uso gratuito.
    Ora con la nuova legge come funzionerà ?
    Ringrazio anticipatamente

    • Esperto scrive:

      Ognuno pagherà una quota proporzionale alla sua quota di possesso, e la quota seguirà le aliquote “prima casa” per l’immobile dove è residente e “seconda casa” per l’altro.

    • ide scrive:

      Giampiero, dipende da dove abitava tuo padre al momento del decesso di tua madre, se abitava dove abita ora, tuo padre su quell’immobile ha un diritto reale di abitazione (finchè abita li è come fosse suo e nessuno può pretendere niente, se si sposta il diritto decade) in tal caso per quell’immobile paga tutto tuo padre che lo dichiara al 100% …
      per i restanti immobili e nel caso che tuo padre non abitasse li al momento del decesso di tua madre, vale quello che ti dice “l’esperto”.
      ciao :)

  21. giulio scrive:

    approfitto per porre il seguente quesito: sono separato legalmente e comproprietario di un appartamento con mia moglie, alla quale è stato assegnato l’uso dal tribunale, devo pagare l’ici come seconda casa o posso usufruire dell’esenzione? attualmente io vivo in affitto e non possiedo altri immobili. grazie

    • Esperto scrive:

      Finchè non possiedi altri immobili, per te è come una abitazione principale. Pagherai IMU come “prima casa” (l’esenzione ICI con la legge Monti non c’è piu).

  22. Alessio scrive:

    Ho acquistato nel 2004 una prima casa nella quale sono residente da allora.
    Mi sono sposato nello stesso anno con mia moglie che possedeva un altra prima casa nella quale risultava residente (stesso comune).

    Abbiamo mantenuto da allora residenze separate nelle due prime case ma il comune ci ha imposto di considerarne “solo una” come abitazione pricipale, e in virtù del fatto che quella di mia moglie era precedente alla mia, è stato imposto l’ICI sull’abitazione più recente, per cui ho pagato regolarmente dal 2004 come seconda abitazione (dal 2008 mia moglie non ha più pagato l’ICI della sua).

    Un amico mi ha descritto però un caso simile per cui, in riferimento ad una certa sentenza, in funzione del fatto che entrmbi i coniugi facessero il 730 e dichiarassero tra i propri redditi le abitazioni, per entrambi le case era stato accettato lo stato di “abitazione principale” con conseguente esonero del versamento ICI.

    Sarebbe possibile avere delucidazioni in merito ad un simile scenario?

    Grazie molte.

    • admin scrive:

      Come descritto nell’articolo, esiste una sentenza della Cassazione datata 15 Giugno 2010 che mette chiarezza su questi casi, purtroppo a vostro sfavore. Presumo che la sentenza in questione sia antecedente il chiarimento della Corte di Cassazione.

  23. vincenzo scrive:

    Egr.,
    nel ringraziarvi anticipatamente per l’attenzione e la sensibilità che dimostrate, si illustra brevemente il mio caso:
    Sono proprietario di un immobile (donato dai miei genitori successivamente al matrimonio) che gode di agevolazioni fiscali poichè trattasi di abitazione principale e prima casa (risiedo nello stesso comune di apparteneza dell’immobile per motivi di lavoro). Coniugato dal 2007 in regime di separazione dei beni. Mia moglie è residente con i bambini in altra provincia e a breve dovrà stipulare contratto di compravendita con adesione a mutuo bancario (circa 90.000 €) per l’acquisto di un appartamento residenziale sito in un altro comune della stessa provincia, immobile appartanente ad una cooperativa edile a proprietà divisa di cui mia moglie è socia.
    Per quanto sopra esposto si chiede, se:
    - l’immobile da acquistare (premetto che mia moglie non possiede nessun altro immobile) può configurarsi come abitazione principale e prima casa?
    - Può avvalersi delle agevolazioni fiscali previste da normativa?

    • admin scrive:

      Per prima cosa, ti correggo sulla abitazione avuta in dono. Tu dici di avere la residenza nel comune, ti vorrei precisare che se non è esattamente nell’immobile, questa non è una abitazione principale.
      Per quanto riguarda tua moglie, potrà sicuramente avvalersi delle agevolazioni prima casa in fase di acquisto (prendendo la residenza nel nuovo comune entro 18 mesi dal rogito). Per quanto riguarda le agevolazioni da abitazione principale, penso che dovrete fare una scelta in quanto dovrete scegliere un solo immobile sede del nucleo familiare (di solito quello dove hanno residenza i figli), le altre saranno tutte seconde case.

    • ide scrive:

      sulla vecchia normativa ici e come dice l’admin, sulla nuova normativa imu a mio parere conta dove ogniuno ha la residenza e vi abita. L’aricolo 13 parla chiaro.

  24. Farigu Francesco scrive:

    Sono separato di fatto e la casa coniugale (di mia esclusiva proprietà) è rimasta a mia moglie che vive con una figlia di 43 anni. Io ho, dopo la separazione, acquistato un piccolo appartamento che ho intestato a mia figlia mantenendo per me il diritto di abitazione. La casa dove vivo può essere considerata mia abitazione principale? Chi deve pagare l’IMU sulla casa coniugale di mia esclusiva proprietà: Quale devo considerare per me abitazione principale e quale per mia figlia abitazione principale? Grazie!

    • admin scrive:

      La soluzione più logica ritengo che sia considerare come abitazione principale la casa coniugale, anche se non vi hai residenza. Il secondo immobile è gravato da imposte come “seconda casa” a carico di tua figlia.

    • ide scrive:

      Fargiu, prima di tutto bisogna vedere se la casa che hai acquistato è nello stesso comune della casa coniugale.
      Tieni presente che il soggetto passivo dell’imposta sei sempre tu, sulla casa coniugale quale proprietario (tua moglie ha solo un diritto di credito) sulla casa di tua figlia tu in quanto titolare di diritto di abitazione.
      La casa in cui abiti è per te prima casa.
      La casa coniugale è prima casa se l’immobile in cui hai diritto di abitazione è in un comune diverso, altrimenti è considerata seconda casa.
      ciao ;)

    • ide scrive:

      fargiu, scusami mi correggo, se con separato di fatto intendi senza nessuna sentenza, senza essere passato dal giudice, allora ciò che ti ho detto non ha valore, e paghi come se non fossi separato, perchè per legge non lo sei :).
      scusami della distrazione ciao :)

    • ide scrive:

      tieni comunque presente che il soggetto passivo dell’imposta sei sempre tu, una casa come prima casa e una casa come seconda casa.
      se segui la logica la prima casa è quella in cui abiti, se segui la cassazione scegli tu quale delle due :)
      ciao :)

    • ide scrive:

      se sei separato di fatto (senza sentenze) per la legge è quella in cui abiti e hai la residenza.

  25. Ralf scrive:

    Ho acquistato un immobile nel 2002 dove ho spostato la residenza e usufrendo delle agevolazioni di prima casa. Ad ottobre del 2003 mi sono sposato ma mia moglie anche se abitava con me non si e’ preoccupata di spostare la sua residenza. Adesso il comune mi chiede di pagare l’ ICI del 2006 come seconda casa perché mia moglie risiedeva in altro comune. Aggiungo che mia moglie non ha nessun immobile intestato. Devo pagare??? Come difendermi?

    • admin scrive:

      Continuano ad arrivarci segnalazioni di queste richieste. A mio giudizio, se tua moglie non ha immobili di proprietà, la richiesta del comune è indebita e tu non devi pagare niente. Dovrai perdere del tempo per dimostrare le tue ragioni.

    • ide scrive:

      se non ha immobili, segui l’admin, se ha immobili dimostri che abitava insieme a te. (a mio avviso anche un autocertificazione), dovrebbero differirti in penale per falsa dichiarazione e in quella sede valgono anche i testimoni.

    • ide scrive:

      tieni presente che se ti differiscono, qualora tu hai ragione puoi poi differire loro per calunnia.. :)

  26. SILVIO scrive:

    SALVE,SONO SEPARATO CON SENTENZA DAL 1990.LA CASA CONIUGALE DI MIA PROPRIETA’FU DATA IN USO GRATUITO A MIA MOGLIE DOVE TUTT’OGGI E’ RESIDENTE E CI ABITA E HA SEMPRE PAGATO LEI OGNI SPESA NONCHE’ GLI ONERI FISCALI DERIVANTI. A ME FU DATA IN USO GRATUITO UN PICCOLO IMMOBILE CON UNA RENDITA CATASTALE DI EURO 480,30 DI PROPRIETA’ AL 50% MIA E AL 50% DI MIA MOGLIE DOVE TUTT’OGGI SONO RESIDENTE E CI ABITO E HO SEMPRE PAGATO IO OGNI SPESA NONCHE’GLI ONERI FISCALI DERIVANTI. CON LA MANOVRA MONTI POSSO AVERE DEI BENEFICI CONSIDERANDO CHE SONO INVALIDO CIVILE AL 100% E CHE OGGI IL MIO UNICO REDDITO E’ LA PENSIONE D’INVALIDITA’ ? COSA DOBBIAMO DICHIARARE ENTRAMBI CONSIDERANDO CHE VIVIAMO DA SOLI E LA MIA EX MOGLIE HA UN REDDITO DI 7000,00 EURO ANNUI ?

    • admin scrive:

      La manovra Monti purtroppo porterà un aumento degli oneri, e non una loro riduzione. Ovvio che con i bassi redditi che avete le tasse da pagare saranno comunque minime.

    • SILVIO scrive:

      LA RINGRAZIO PER IL RISCONTRO AL MIO MESSAGGIO. LE SAREI MOLTO GRATO SE MI DESSE DELLE INDICAZIONI SU COSA DOVREMO DICHIARARE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
      IO E LA MIA EX MOGLIE.

    • admin scrive:

      Ritengo che tu debba pagare ICI (ovvero la nuova IMU dal 2012) come seconda casa sull’immobile concesso in uso a tua moglie, mentre puoi beneficiare della IMU prima casa sul 50% dell’immobile dove risiedi. Tua moglie, a sua volta, paga IMU come seconda casa per il suo 50%. Idem per le rendite ai fini IRPEF. Data la materia e la presenza di una situazione finanziaria disagiata, è meglio chiedere aiuto ad un CAF (fanno assistenza gratuita).

    • ide scrive:

      silvio, bisogna vedere se gli immobili sono nello stesso comune.
      se si tu paghi seconda casa su casa coniugale e prima casa sulla tua quota (50%) dell’immobile in cui abiti.
      tua moglie paga seconda casa sulla sua quota (50%) dell’immobile assegnato a te
      se no, tu paghi prima casa sulle tue proprietà e tua moglie prima casa sulle sue proprietà.

      ciao ;)

  27. Giuseppe Santoro scrive:

    Buongiorno,
    illustro brevemente il caso:
    abito con mia moglie in casa in affitto in provincia di Milano ove residiamo entrambi, e sono proprietario, in un comune della Sicilia, di un’abitazione, acquistata come seconda casa, in regime di comunione dei beni.
    Proponendomi di trasferire la residenza in Sicilia ove attualmente trascorro, da pensionato, molti mesi del mio tempo libero, chiedo se posso beneficiare per intero dell’agevolazione ai fini dell’ IMU prevista per la prima casa, pur rimanendo mia moglie residente in provincia di Milano.
    Preciso infine che il nucleo familiare è composto da noi soli coniugi.

    • admin scrive:

      SI, essendo l’unica abitazione di proprietà, ritengo che sia possibile considerare quella casa a tutti gli effetti prima casa.

    • ide scrive:

      secondo la nuova normativa se ci abiti per più di 6 mesi l’anno.

  28. Pietro Crescenzi scrive:

    Salve, di seguito il mio quesito: posseggo al 50% un appartamento con mia moglie utilizzato come abitazione principale fino al 2008; pagata la relativa ICI fino alla sua abolizione; sempre nel 2008 io e mia moglie ci separiamo e io vengo costretto da un giudice a lasciare la mia casa e, affittando un altro appartamento, a trasferire il mio domicilio (residenza?); abbiamo due figlie in affidamento congiunto che risiedono al 50% del loro tempo con entrambi i genitori:

    che succederà con la nuova IMU? dovrò pagare? avrò qualche detrazione? la proprietà verrà considerata seconda casa?

    dopo il danno (fuoriuscita forzata) temo la beffa (IMU)

    grazie per il vostro parere

    • admin scrive:

      Finchè vivrai in affitto, la casa coniugale sarà considerata per te abitazione principale. Significa che dovrai pagare la nuova IMU nello scaglione più basso. Quando acquisterai un nuovo appartamento e lo eleggerai come tua abitazione principale, allora la casa coniugale per te sarà “seconda casa” e pagherai di conseguenza. La “beffa” purtroppo c’è, in quanto si tratta di una tassa sulla proprietà, indipendentemente dall’utilizzo.

    • ide scrive:

      a come sta oggi la normativa, diventerà seconda casa solo se acquisisci un immobile (anche diritto reale) nello stesso comune dove è situata la casa coniugale, restando vicino alle tue figlie. Se ti allontani dalla casa coniugale e quindi dalle tue figlie, acquisendo immobile in un altro comune allora pagherai sempre come prima casa ambedue gli immobili.

  29. tommaso scrive:

    Salve. Brevemente riepilogo la mia situazione:
    - sposato nel 1980 in comunione di beni entrambi con redditi da lavoro.
    - ho la residenza con mia moglie in una casa da lei ereditata, dopo il nostro matrimonio, dai suoi genitori.
    - fino al 2009 (dichiarazione 2008) abbiamo fatto il 730 congiunto e nella parte a lei destinata mia moglie dchiarava il possesso di questa casa su cui non pagavamo ultimamente ici.
    - dal 2010 facciamo separatamente la dichiarazione irpef tramite unico-web.
    - a febbraio 2011 ho acquistato un appartamento nello stesso comune in regime di “prima casa” (iva 4%) e su di esso ho contratto un mutuo.
    - a luglio ho affittato l’immobile a canone libero attivando la cedolare secca.
    - a dicembre ho pagato l’ici non come abitazione principale.
    Desidero sapere se nella dichiarazione irpef da presentare nel 2012 potrò portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo.
    Se no, potrei alla fine della locazione (giugno 2012) trasferire la mia residenza in questo immobile per potere usufruire l’anno successivo delle detrazioni? Grazie.

    • admin scrive:

      Non ho ben capito se siete passati ad un regime legale di separazione di beni. Se così, allora è tutto ok, altrimenti vedo grossi problemi per te, in quanto noo avresti avuto diritto ad avare le agevolazioni da prima casa e che pertanto ti saranno chieste indietro, con notevoli sanzioni.
      Anche se siete passati alla separazione di beni, tu non potrai portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo, ne’ considerarla abitazione principale, neanche sopostandovi la residenza.

    • ide scrive:

      tommaso,
      la casa ereditata da tua moglie è solo sua, tu non c’enti un “piffero”
      gli interessi sul mutuo della prima casa, vengono riconosciuti fino a che usi come prima casa se poi smetti di usare come prima casa non ti sono più riconosciuti.
      non ti sono più riconosciuti neanche se torni ad adibire come prima casa, l’agevolazione è finita.
      ciao :)

    • Esperto scrive:

      Confermo che i beni ricevuti in eredità anche dopo il matrimonio non rientrato nella comunione di beni.
      Sono quindi scongiurati problemi per quanto riguarda la prima casa, tuttavia rimangono le limitazioni relative all’abitazione principale. Se la coppia non è legalmente separata, una sola delle due abitazioni può essere dichiarata come abitazione principale, quindi spostare la residenza nel nuovo immobile non è sufficiente per avere la detrazione degli interessi passivi del mutuo, tua moglie deve contemporaneamente dichiarare come “seconda casa” il suo immobile.

    • ide scrive:

      esperto, anche se la moglie va sulla luna o su marte gli interessi non possono più essere scaricati, una volta adibita come seconda abitazione il diritto alla detrazione viene perso per sempre.
      per sempre vuol dire per sempre.
      e nulla ci si può fare.

    • Esperto scrive:

      Ci sono 12 mesi di tempo per trasferire la residenza, sarebbe ancora in tempo.

    • ide scrive:

      non so admin, non so, è vero che ci sono 12 mesi ma è anche vero che il contratto scade a giugno 2012…
      quindi bisognerebbe capire se da genaio a luglio ha preso li la residenza.. cosa che non dice…
      io presumo di no, per quello dico l’ha persa e non può farci più un piffero a meno che non trovi accordi con l’inquilino ma la vedo lunga :D

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